(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 16 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Unita' organizzative e incarichi professionali 1. Nell'ambito dell'articolazione delle strutture regionali prevista dall'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e successive modificazioni ed integrazioni i dirigenti generali, su proposta dei dirigenti delle strutture interessate, istituiscono unita' organizzative che espletano compiti di carattere funzionale o operativo e attribuiscono incarichi professionali per specifici campi di attivita'. 2. Ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale preposti alla direzione delle unita' organizzative e agli incarichi professionali di cui al comma 1, spetta l'indennita' prevista dall'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994/1997 del personale non dirigente del comparto Regioni - Autonomie Locali. Ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale tale indennita' compete anche per tutto il periodo successivo alla definizione degli assetti organizzativi di cui all'art. 10 della legge regionale 26/1994. 3. In attuazione dell'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994-1997, al personale di cui al comma 2 e ai dipendenti titolari di posizioni di responsabilita' del procedimento puo' essere attribuita, nei contingenti e nelle misure ivi previste, l'indennita' di area direttiva.