(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5
                         del 16 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
           Unita' organizzative e incarichi professionali
 
  1.   Nell'ambito   dell'articolazione   delle  strutture  regionali
prevista dall'art. 5 della legge  regionale  20  giugno  1994  n.  26
(norme  sulla  dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e
successive modificazioni ed integrazioni  i  dirigenti  generali,  su
proposta  dei  dirigenti  delle  strutture  interessate, istituiscono
unita' organizzative che espletano compiti di carattere funzionale  o
operativo e attribuiscono incarichi professionali per specifici campi
di attivita'.
  2.  Ai  dipendenti  dell'ottava  qualifica funzionale preposti alla
direzione delle unita' organizzative e agli  incarichi  professionali
di  cui  al  comma  1,  spetta l'indennita' prevista dall'art. 37 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994/1997 del personale  non
dirigente  del  comparto  Regioni  -  Autonomie Locali. Ai dipendenti
dell'ottava qualifica funzionale tale indennita'  compete  anche  per
tutto   il   periodo   successivo   alla  definizione  degli  assetti
organizzativi di cui all'art. 10 della legge regionale 26/1994.
  3. In attuazione dell'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro  1994-1997,  al  personale  di  cui al comma 2 e ai dipendenti
titolari di posizioni di responsabilita' del procedimento puo' essere
attribuita, nei contingenti e nelle misure ivi previste, l'indennita'
di area direttiva.